Studenti in dad: il Tar dichiara ‘illegittime’ le ordinanze del governatore De Luca

Illegittime le ordinanze emesse nel tempo dal presidente della Regione Campania sulla didattica a distanza. Lo ha deciso il Tar Campania, che ieri ha emesso la sentenza definitiva rispetto al ricorso presentato dal Codacons regionale contro le ordinanze del 16 gennaio e del 27 febbraio del 2021, con le quali veniva disposto, per l’intero territorio regionale, “la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado”.

Il ricorso è stato presentato dal Codacons e da un gruppo di genitori in rappresentanza dell’associazione Scuole Aperte Campania, a sostegno del quale hanno dedotto “plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, principalmente incentrati sulla sollevata obnubilazione dell’apicale principio di proporzionalità che, pur a fronte di un pericolo per la salute individuale e collettiva, indotto dall’emergenza Covid, avrebbe tuttavia imposto una attenta disamina preventiva degli effetti delle misure restrittive adottate, incidenti su minori e pregiudizievoli per la loro formazione complessiva in assenza di evidenti vantaggi e, sotto altro profilo, sul mancato apprestamento e/o individuazione di misure diverse meno impattanti su diritti fondamentali”.

Il Tar Campania, in accoglimento dei motivi sollevati, ribadisce nel dispositivo che “la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per ‘fasce’ di rischio contenuta nella normativa statale, che aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni ‘rosse’) e, in via progressivamente più restrittiva, all’aumentare dell’età dei discenti (curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli), e che avrebbe imposto, per la deroga, una motivazione stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi diversi o sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal Governo nazionale”, come avrebbero potuto essere gli “indici di aggravato rischio”, tali da giustificare il regime più restrittivo, con adeguata ponderazione delle situazioni di compressione dei diritti dei minori.

Soddisfatto il Codacons: “E’ giunto il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto, Se Luca attraverso i decreti era stato piu’ volte rimandato non si e’ voluto uniformare e quindi adesso definitivamente bocciato. Questa sentenza costituisce una svolta per tutta l’attivita’ di governo della scuola nello stato emergenziale, il diritto all’istruzione non puo’ essere sacrificato come invece ha sostenuto la regione per mesi e mesi violando coscientemente le norme dello Stato. A questo punto si apre la strada ai risarcimenti per tutti coloro che nella propria sfera soggettiva dimostreranno di aver subito un danno. I servizi essenziali come l’istruzione sono di competenza dello stato centrale. si e’ affermata la centralita’ del diritto allo studio e alla frequenza scolastica: vi e’ stata l’affermazione della prevalenza dello stato nella determinazione dei livelli minimi di servizio pubblico essenziale che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; questa sia il presupposto per una battaglia culturale per la valorizzaione della comunita’ scolastica perche’ la scuola e’ l’unico luogo in grado di far emergere nella vita e nel lavoro i nostri ragazzi”.

“Grande soddisfazione per l’accoglimento da parte del TAR della Campania del ricorso presentato, per il tramite degli avvocati Matteo Marchetti e Laura Clarizia, dal Codacons e da genitori, in rappresentanza della nostra associazione (già Coordinamento Scuole Aperte Campania) avverso le ordinanze regionali che avevano disposto la chiusura generalizzata delle scuole in tutta la Regione – fa sapere in una nota l’Associazione Scuole Aperte Campania -. Il TAR ha dichiarato che la Regione Campania non era legittimata a “scavalcare” la normativa nazionale, che già aveva operato un bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, sulla scorta dell’assegnazione delle “fasce” di rischio;il tribunale ha, inoltre, dichiarato la illegittimità delle ordinanze emesse, quale presupposto per la richiesta di risarcimento danni subiti dai minori coinvolti, condannando “simbolicamente” la Regione alle spese di lite. Finalmente è stata ridata voce a tutti i minori Campani che, a causa di tale illegittima disposizione, hanno subito danni gravi, spesso irreparabili”.

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Redazione

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