Casaluce. Gli rifiutano l’adesione e richiesta accesso atti: Pro Loco condannata

La Pro Loco di Casaluce condannata ad esibire gli atti amministrativi richiesti da un cittadino, G.C., dopo che la sua adesione alla suddetta associazione era sta rifiutata. Così ha stabilito la Sesta Sezione del Tar Campania – Napoli dopo il ricorso presentato dal cittadino casalucese.

IL FATTOIl ricorrente nel mese di settembre 2017 presentava istanza di adesione alla associazione Pro Loco di Casaluce. Alla detta istanza veniva dato esito negativo; allo stesso modo veniva respinta l’istanza prodotta in appello all’Assemblea generale dei soci. Al fine di tutelare i suoi interessi, il ricorrente formulava in data 11 luglio 2018 istanza di accesso tesa ad avere la seguente documentazione riferita alla Pro Loco di Casaluce: verbale di deliberazione dell’associazione dell’11 febbraio 2018, verbale dell’assemblea dei soci del 15 marzo 2018, elenco del consiglio direttivo alla data dell’11 febbraio 2018, del 15 marzo 2018, elenco dei soci alla data del 15 marzo 2018 e ogni altra documentazione inerente alla trattazione della richiesta di iscrizione formulata dal ricorrente da parte del collegio dei probiviri. Avverso detta istanza di accesso, l’associazione è rimasta silente.

Infatti, bisogna ricordare – si legge nel dispositivo – che con riguardo al diritto del ricorrente a conoscere i documenti individuati con l’istanza prodotta, che l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6″; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

LA DECISIONE – Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), lo ha accolto e per l’effetto, condanna l’associazione Pro Loco di Casaluce a consentire al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Inoltre il TAR Campania condanna la medesima associazione a pagare al ricorrente l’importo di euro 300,00 (trecento,00), a titolo di rimborso spese, oltre accessori di legge se dovuti.

La Pro Loco di Casaluce – come si legge ancora nel dispositivo – in persona del legale rappresentante p.t., non si costituita in giudizio.

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Redazione

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