Aversa. Allagamenti, si preannunciano richieste risarcitorie al Comune

A seguito del temporale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, 01 settembre, si registrano diversi danni fortunatamente solo a cose. Decine di auto allagate nelle autorimesse e in strada. Danni in via Cupa Scoppa dove alcune abitazioni sono state sommerse dall’acqua, tra cui un ristorante; due auto sono sprofondate in Via Salerno. A proposito di auto, danni anche per quelle autovetture parcheggiate in autorimesse private o condominiale. In Via Diaz allagati alcuni negozi e un supermercato. Anche la banca Montepaschi si è allagata: in particolare il piano interrato di circa 150 metri quadrati con l’acqua salita a 3 metri e con una tramezzatura interna crollata. Allagamenti anche in Piazza Fuori Sant’Anna.

http://www.larampa.it/2019/09/01/maltempo-agro-aversano-prime-piogge-primi-allagamenti/

Ma chi paga in questi casi? Il Comune ha sentenziato la Suprema Corte di cassazione con una recente sentenza del 2017. 

Danni da nubifragio: il Comune deve pagare

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 28/07/2017 n° 18856

Se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode, sarà responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.

E’ quanto disposto dalla Sezione Sesta Civile della Cassazione, nell’ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856.

Nella vicenda in esame, un Ente Comunale era stato condannato dalla Corte di merito a risarcire l’appellante principale, per i danni arrecati all’autorimessa e deposito, di proprietà di quest’ultimo, invasi da acqua e fango, in conseguenza dell’allagamento delle strade dovuto ad un forte temporale.

La Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l’eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito solo se il Comune dimostra di aver recentemente ripulito le caditoie.

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Redazione

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