Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo istituito nel 1969 e operativo dal 1971, a tutela di tutti i danneggiati che rimangano coinvolti in incidenti stradali “particolari”. Il Fondo di Garanzia si autofinanzia grazie al contributo di tutti gli automobilisti che sottoscrivono una polizza Rc auto (responsabilità civile verso terzi): infatti una piccola quota del premio assicurativo pagato da ciascun automobilista o motociclista per la propria polizza Rca viene destinata a favore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Quali incidenti hanno diritto a questo tipo di risarcimento?

Il fondo di garanzia per le vittime della strada copre i sinistri i causati:

Da veicoli non identificati, ad esempio un incidente causato da un cosiddetto “pirata della strada”,

 Da veicoli non assicurati, ovvero tutti quei veicoli che contro legge, circolano senza alcuna copertura assicurativa.

Da veicoli circolanti contro la volontà del proprietario o a sua insaputa (ad esempio il caso di un ladro che ruba un’auto causando poi un’incidente)

Da veicoli coperti da una Compagnia assicurativa in fase di fallimento o liquidazione;

Da veicoli esteri la cui targa non sia più valida.

Fino a quanto può risarcire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo è obbligato a risarcire i danni di propria competenza solo fino al limite del massimale minimo di legge che, a partire dal 2012, è pari a € 5 milioni per danni alle persone e a € 1 milione per danni alle cose (massimali notevolmente superiori rispetto a quelli in vigore in Italia solo fino a qualche anno fa, che erano pari a 775mila euro).

Se ci sono più persone coinvolte in un incidente, il massimale è da intendersi per sinistro, non per ogni singola persona.

Chi risarcisce i danni?

Ogni risarcimento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada viene liquidato tramite gli uffici liquidativi di alcune compagnie assicurative che, a seconda della regione, vengono designate come intermediari dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Le compagnie assicurative designate in Italia, regione per regione, le trovate anche attraverso il sito sosutenticonsumatori.it  

 Se il pirata della strada viene successivamente identificato chi risarcisce?

Anche se il pirata viene identificato è sempre il fondo a liquidare il sinistro. Una volta liquidato il risarcimento, la Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può esercitare azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, chiedendo la restituzione della somma pagata a quest’ultimo.

E’ necessaria la denuncia o querela?

Secondo la Cassazione, non c’è alcun obbligo di denuncia: la si può presentare, così come ci si può astenere dal farlo, non essendo un adempimento indispensabile. Consigliamo di fare la denuncia o querela contro ignoti alle autorità competenti entro 90 giorni all’accaduto poiché costituisce una prova della mancata identificazione. Attenzione, la semplice presentazione di tale denuncia non costituisce, da sola, la prova valida atta a dimostrare che il sinistro stradale si sia verificato, dovendo in ogni caso il giudice valutare le circostanze caratterizzanti il caso concreto. 

Qual è la procedura per la denuncia del sinistro?

la richiesta di risarcimento danni per tutte le ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve essere, per legge, inoltrata, per raccomandata con ricevuta di ritorno.

La lettera di denuncia del sinistro, dovrà contenere:

  1. Le generalità delle parti coinvolte;
  2. Gli estremi dei veicoli coinvolti nel sinistro;
  3. La descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
  4. Le certificazioni mediche;
  5. L’indicazione del luogo in cui si trovano le cose danneggiate e dei recapiti per contattare il danneggiato al fine di valutare il danno.

È consigliabile, vista la complessità della materia e le limitazioni che derivano da una irregolare denuncia di danno, che la richiesta di risarcimento venga redatta da un avvocato, il cui onorario sarà pagato dalla Impresa designata alla liquidazione del danno.

Per informazioni puoi contattare l’Associazione Sos Utenti consumatori ai seguenti recapiti:

  • Numero Verde 800177569 (solo da rete fissa);
  • Numero Fisso 08119663142 (anche da rete mobile);
  • Numero Mobile 3285546306 (anche whatsapp).

Oppure scrivici compilando il nostro MODULO CONTATTI e un consulente esperto provvederà a risponderti ed offrirti l’assistenza richiesta.

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Sos Consumatori

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