Regolamento sull’esercizio della professione d’avvocato, la posizione dell’AFN

La pubblicazione del regolamento sull’esercizio della professione forense con D. M. 47/2016 del Ministero della giustizia ci impone alcune riflessioni sulla nostra attività. La funzione dell’avvocato, organizzata su base professionale, è una professione intellettuale.  Professione implica il libero esercizio di una attività,e quella forense, prima di essere tecnica, si svolge nel campo morale. Il nome stesso di avvocato non fa riferimento alla mera materialità, ma ad una chiamata: ad-vocatus, chiamato in aiuto. L’organizzazione libera della funzione di avvocato risponde, quindi, alla sua profonda natura, giacché essa, per la sua peculiare qualità di assistere e difendere in giudizio, non può essere utilmente svolta se non in regime di libertà. L’avvocato non libero, non solo riduce il processo ad una triste commedia, ma contraddice all’essenza stessa della giustizia. Quindi, a parte le incongruenze di natura tecnica da trattare nelle opportune sedi, abbiamo il dovere di intervenire in merito al D. M. 47/2016 ,per difendere la libertà dell’avvocato, condizione imprescindibile per la tutela dei diritti.

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Redazione

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