L’Osservatorio AIDR sullo stato di attuazione del GDPR nella Pubblica Amministrazione

A quasi tre anni di attuazione del Regolamento UE 2016/679, molte sono  ancora le criticità in tema di protezione dei dati personali nella Pubblica Amministrazione, che come hanno dimostrano i casi di Cambridge Analitica e  di INPS, vengono sempre più utilizzati per  finalità Politiche e, quindi, per fini diversi da quelli che ne hanno legittimato la raccolta.

La protezione dei dati dall’illecito utilizzo è il prossimo banco di prova che vedrà impegnate le Autorità Garanti privacy di tutti i 27 Paesi dell’UE, accanto all’altra problematica che viene a profilarsi ossia quella dell’uso strumentale delle segnalazioni delle violazioni all’Autorità Garante, che sta diventando, per l’entità delle sanzioni comminate, un ulteriore strumento di pressione sulle Imprese e  sulle Amministrazioni, atteso che su circa 60 milioni di sanzioni comminate nel complesso in tutti e 27 i paesi dell’UE, ben 45 sono i milioni  comminati dal solo Garante Italiano.

In questo contesto, illuminante è il recentissimo studio che è stato fatto da Finbold (1), sulla base di dati provenienti dal database GDPR Enforcement Tracker(2). In questa classifica l’Italia è al primo posto e ha, da sola, la quota maggiore per valore delle sanzioni comminate con ben 45 milioni di euro, mentre la Spagna è al primo posto per il numero di contestazioni, per il resto di lieve entità possiamo considerare le sanzioni comminate dalle restanti ventisei Autorità privacy degli altri paesi dell’UE.

Il motivo ricorrente delle sanzioni risiede nelle insufficienti “basi giuridiche per il trattamento dei dati”(3), dato quest’ultimo che evidenzia la carenza del ruolo dei Responsabili della protezione dei dati, che per le Pubbliche Amministrazioni, si sostanzia nel non avere saputo coniugare le esigenze della compliance con quelle della valorizzazione delle opportunità derivanti dal passaggio al digitale, puntando, sbagliando, sull’economicità del servizio invece che sulla qualità.

Sul punto, sulla base di una ricerca effettuata dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio di AIDR, sono emerse anche ulteriori criticità in ordine ai comportamenti da evitare e quelli, invece, virtuosi che ogni amministrazione dovrebbe adottare. La ricerca è partita dall’analisi delle sanzioni comminate nella prima parte del decorso anno 2020 per Comuni, Regioni, Istituti Scolastici, Universitarie e Aziende sanitare. Lo spaccato è desolante e, sotto alcuni profili raccapricciante. Partendo dalla percentuale delle amministrazioni sanzionate dal Garante nazionale è risultato che circa il 50% è costituito dai Comuni, il 20% dalle Aziende Sanitare, e un
buon 30 % dagli Istituti Scolastici.

Muovendo da quest’ultimi, la situazione che ne risulta è gravissima, infatti si tratta solitamente di bandi di selezione pubblicati, di norma sui siti degli Enti  in violazione  dell’art. 26, comma 3, dellaLegge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Questa normativa commina la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento del servizio se non effettuato attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di  riferimento (4).

I relativi bandi, poi, prevedo somme a base d’asta non adeguate alla  specialità del servizio richiesto, mentre le sanzioni ad oggi comminate dal garante privacy si aggirano dai settemila ai trentamila euro per la sola sanzione amministrativa alla quale si andrà ad aggiungere il risarcimento dei danni che spetterà al soggetto che ha subito il danno derivante dalla illecita diffusione dei dati personali.

Fatta eccezioni per gli esempi virtuosi come quelli di alcune Università, Aziende Regionali e Comuni, dove il criterio di selezione non si basa sul massimo ribasso, ma il discrimine è quello dei titoli, delle competenze e dell’esperienza nell’attività di protezione dei dati, in generale il criterio adottato del massimo ribasso si è dimostrato dannoso per le amministrazioni pubbliche. La misura del fallimento non ha, poi, limiti di confini territoriali in quanto spazia da Nord a Sud e da Est a Ovest, in una sorta di “democrazia del bestiario della dirigenza pubblica” che lavora contro  se stessa come risulta da alcuni esemplari casi. Così il Comune di Baronissi è stato sanzionato per 10.000 euro per la divulgazione di  dati personali e catastali; l’Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale – Dipartimento della Provincia di Brescia – per un  insufficiente riscontro ai diritti di interessati. Il Comune di San  Giorgio Jonico per un’illegittima diffusione di dati personali sul  sito istituzionale. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di  Verona per la violazione delle Misure tecniche, organizzative e di  sicurezza delle informazioni. L’approssimazione è tanta non solo in ordine al mancato rispetto della  normativa europea in materia di protezione dei dati, ma anche in tema  di violazione del codice dei contratti. Infatti quando le  amministrazioni si determinano a effettuare le gare tramite le  piattaforme lo fanno in modo eversivo. Cosi emblematico il caso del  Comune di Saronno che in un bando di selezione prevedeva un punteggio  esorbitante per l’aziende/professionista del territorio, o come  l’Università di Aosta che ha ritenuto il professionista designato come  DPO, Responsabile Scientifico della Società, un sub-appalto, o come  per l’Università di Brescia che ha aggiudicato al ribasso del 15%   il  servizio ad oggi reso per l’Ateneo per doli euro 2.775,00 circa. Ed è  lunga la casistica di aggiudicazioni del servizio anche a ribasso del  35 al 45% e non mancano aggiudicazioni al 60% della somma posta a base  d’asta dalle stazioni appaltanti. Una vera giungla della  dequalificazione, che ben presto si rifletterà sull’entità delle  sanzioni che saranno comminate dall’Autorità Garante. Molte amministrazioni, poi, nell’effettuare le gare sulla base del  criterio del minor prezzo non tengono affatto conto delle sopravvenute  modifiche normative al codice dei contratti, così per quanto  registrato  dall’osservatorio AIDR, il 90% dei servizi richiesti sulle  piattaforme – negli ultimi 12 mesi – è avvenuto sulla base di una  procedura irregolare e nulla, in quanto il criterio di aggiudicazione  del prezzo più basso, fissato nelle RDO del  calcolo della soglia di  anomalia delle offerte, è stato effettuato secondo le prescrizioni  dell’art. 97, comma 2 del Codice degli Appalti, in luogo di quanto  previsto dall’art. 97, comma 8 dello stesso Codice. Di conseguenza non  è stata applicata la norma della cd. “esclusione automatica delle  offerte anomale”, istituto introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha  espressamente previsto, nel caso in cui siano presenti almeno dieci  offerte ammesse, l’obbligo e non più la facoltà della previsione del  meccanismo di esclusione automatica.

di Avv. Michele  Gorga
componente osservatorio per il coordinamento dei  DPO, RTD e Reputation Manager


NOTE:
1_Finbold è il I principale sito di notizie tecnologiche in Irlanda.
2_Il sito web contiene un elenco e una panoramica delle multe e delle sanzioni che le autorità per la protezione dei dati all’interno dell’UE hanno imposto ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE. Non tutte le sanzioni sono state però rese pubbliche.
3_Paesi dell’UE classificati in base all’importo totale della sanzione GDPR nel 2020 (*): 1  Italia € 45.609.000; 2 Svezia € 7.031.800; 3 Olanda € 2.080.000; 4  Spagna € 1.952.810; 5 Germania € 1.240.000; 6 Norvegia € 742.060; 7  Belgio € 717.000; 8 Ungheria € 299.300; 9 Finlandia € 200.500;  10  Irlanda € 115.000;  11  Romania € 48.150;  12  Danimarca € 34.400;  13  Grecia € 33.000; 14  Islanda € 29.600; 15 Isola di Man € 13.500; 16  Polonia € 12.400;  17  Bulgaria € 12.230;  18 Cipro  € 10.000; 19  Estonia € 500.
4_Piattaforme di e-procurement sono ben presenti nel nostro ordinamento in quanto Consip (Società di  intera proprietà del ministero delle finanze) consente l’acquisto dei relativi sevizi attraverso il MEPA sia in forma negoziata che diretta, a livello locale per semplicità di accesso vanno, poi, segnalate le piattaforme ARCA SINtel della Regione Lombardia  e alla quale fanno un massiccio ricorso  le amministri stazioni della  Regione Lombardia, così come la Piattaforma START della Regione Toscana e il CSI della Regione Piemonte.
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