Abolizione incompatibilità tra professione avvocato e lavoro subordinato: la posizione dell’AIGA

L’AIGA, che da anni ormai si batte per la regolamentazione e la tutela delle collaborazioni stabili e continuative di praticanti ed avvocati all’interno degli studi legali, esprime la propria contrarietà alla proposta di legge AC 4408, presentata ieri presso la sala stampa dalla Camera dei Deputati, su iniziativa congiunta della Consulta C.G.I.L. del lavoro professionale e di M.G.A.

Tale proposta di legge prevede l’abrogazione dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed il lavoro subordinato nonché il lavoro parasubordinato etero-organizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. L’obiettivo di risolvere la piaga dei sans papier (che effettivamente esiste, soprattutto tra i più giovani)non può essere perseguito rinunciando alla caratteristica fondamentale della professione di avvocato, che è l’indipendenza.

Per l’AIGA infatti, regolamentare la figura dell’avvocato mono-committente come dipendente dello studio legale non è la strada giusta da percorrere in quanto, lungi dal garantirgli dignità e decoro nell’esercizio della professione forense, ne snatura invero i connotati di libero professionista. L’AIGA auspica pertanto una regolamentazione di tale figura nella forma più confacente della
collaborazione autonoma parasubordinata non etero-organizzata, sì da garantire al collaboratore monomandatario un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il suo presente e di tutelare il suo futuro, nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza che regolano la professione forense.

A tal fine, sollecita il Consiglio Nazionale Forense, affinché porti a compimento l’elaborazione della proposta di legge, condivisa con l’AIGA fin da settembre 2016, che regolamenta la figura del “collaboratore di studio mono-mandatario”, che contempli le tutele previste per i lavoratori autonomi parasubordinati (ed in particolare l’obbligo della forma scritta del contratto, un termine minimo di preavviso per il recesso, il rispetto delle norme in materia di clausole abusive, l’applicazione delle tutele pagina 2 del lavoratore autonomo in materia di gravidanza, malattia ed infortunio ed un equo compenso stabilito), unitamente a vantaggi fiscali e contributivi per entrambe le parti.

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Redazione

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